Lu stozzu de carta

Ottobre 22, 2008

Lo diceva Calamandrei…

Calamandrei
Calamandrei

Piero Calamandrei

Ottobre 17, 2008

Smercio all’Università Italiana

Per tutti coloro che vogliono interessarsi a ciò che sta succedendo all’Università Italiana allego questa mail con la preghiera di leggere e diffondere…Il nuovo governo, approfittando dell’estate, ha approvato il 25 giugno con la fiducia un decreto (poi legge 133) che modifica profondamente la struttura dell’università:

1. Ci sarà un taglio di 500 milioni di euro in 3 anni alle università, per alcuni atenei questo potrebbe significare la chiusura.

Altrimenti:

2. Con il nuovo decreto le università pubbliche potranno scegliere se diventare fondazioni private o meno.

PERCHÈ DOVREBBERO DIVENTARE FONDAZIONI PRIVATE?

3. Per riuscire a finanziarsi aumentando le tasse agli studenti, che non avrebbero più un limite di legge. Le tasse infatti potrebbero aumentare a dismisura, anche raggiungendo i 6-7000 euro l’anno, sul modello delle università americane. Inoltre le fondazioni verrebbero finanziate da enti privati, come ad esempio le industrie farmaceutiche (forse le sole a poterselo permettere), e tali enti finirebbero per tagliare le gambe a tutti quei settori universitari e di ricerca che non rientrano nei loro interessi. Ma soprattutto sarebbero le ricerche a venir danneggiate pesantemente, non più spinte dal puro interesse culturale e sociale, ma dai fondi messi a disposizione e dalle commissioni dirette degli enti stessi!

E IL FUTURO?

4. Università di serie A e di serie B in base alle disponibilità economiche degli studenti, quindi titoli di studio dal differente peso e possibile perdita del valore legale di questi. I collettivi dei vari atenei organizzeranno assemblee per approfondire le conseguenze dei cambiamenti in atto, portati avanti da governi sia di destra che di sinistra di anno in anno, che minacciano quella che DOVREBBE ESSERE una UNIVERSITÀ LIBERA PUBBLICA E DI MASSA. Gli studenti, i ricercatori e i professori si stanno già muovendo e i corsi quest’anno non partono per protesta, ma un problema così grave è ancora poco conosciuto. Infatti il problema più grave è che nessuno sa niente, i media non ne hanno parlato, se non per screditare a titolo di “minoranza” chiunque abbia protestato contro questo assurdo disegno di legge! Dobbiamo riuscire a bypassare il muro dei giornalisti e delle televisioni controllate da questo governo (maggioranza + opposizione, sia chiaro!) per far sapere, perché tutto questo non passi indifferente!

AIUTACI!  L’UNIVERSITÀ NON È SOLO DEGLI STUDENTI MA DI TUTTI!!!

FAI GIRARE QUESTA MAIL A TUTTI I TUOI CONTATTI, anche se non studenti, è importante che tutti sappiano e se ne parli!!

DOCUMENTO UFFICIALE:  il decreto legge 112/08 articolo 16 Gazzetta Ufficiale

( http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm )

Il decreto è già stato pubblicato da più di un mese sulla Gazzetta Ufficiale quindi È GIÀ LEGGE!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.studentidisinistra.org/content/view/487/1

Questa non è una protesta politica ma nell’interesse di tutti. Aiutaci a mobilitare tutti perché questo decreto potrebbe cambiare irrevocabilmente l’aspetto dell’istruzione italiana e quindi del Paese.

L’ARTICOLO ENUNCIA QUESTO:

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

VUOI FARE QUALCOSA?

scrivi al Presidente Della Repubblica!

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